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05 Set 2010   00:52
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VAbBO : Statuto


TITOLO  I
 
DENOMINAZIONE, DURATA, CARATTERE E SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1  - E’ costituita oggi 20 dicembre 2006, “L’Associazione VabBò”. La denominazione del sodalizio è “Associazione VAbBò – Vasto e Dintorni a Bologna”, in forma abbreviata “VAbBò”. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto.

Art. 2  - L’Associazione è costituita per una durata di 25 (venticinque) anni. La sua durata è rinnovabile di 10 anni in 10 anni, mediante delibera dell’Assemblea Statutaria dei Soci (Titolo IX). E’ fatta salva la facoltà di ciascun Socio di recedere in qualunque momento.

Art. 3  - L’Associazione Vasto e Dintorni a Bologna:

  1. si connota con i caratteri distintivi di Associazione culturale e di promozione sociale;
  2. garantisce ai Soci le pari opportunità fra uomo e donna, nonché i diritti inviolabili della persona;
  3. riconosce nella libertà personale espressa all’interno di una comunità il valore primario ed imprescindibile della società civile;
  4. riconosce la cooperazione e la pace tra i popoli come valori universalmente validi;
  5. non ha fini di lucro, è aconfessionale ed apartitica;
  6. riconosce alle Istituzioni l’insostituibile ruolo di strumento per amministrare la società con equità e giustizia, e per promuovere il bene comune.

Art. 4  - L’Associazione persegue il fine primario di creare una rete di conoscenza e mutua collaborazione tra tutti i vastesi (di nascita o adozione) che studiano, vivono, lavorano o hanno interessi di qualsiasi natura nel territorio della Provincia di Bologna, con l’intento di instaurare e sviluppare lo spirito di cooperazione e solidarietà tra i Soci, attraverso il sostegno morale, civile e culturale, valorizzando le singole professionalità e competenze.
            L’Associazione, comunque, non tutela e/o promuove in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell’organizzazione stessa
            L’Associazione persegue, inoltre, il fine di promuovere il territorio, la cultura e le tradizioni vastesi all’interno della comunità bolognese con l’obiettivo di sviluppare il massimo livello possibile di cooperazione, solidarietà ed integrazione, all’interno dell’area territoriale bolognese. 

Art. 5  - Per raggiungere i fini di cui al precedente articolo, l’Associazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal suo bilancio, si prefigge di:

  1. Organizzare conferenze, dibattiti, attività ludiche o di interesse artistico e culturale;
  2. Aggiornare i Soci su tematiche di interesse generale e/o locale con riflessioni e proposte, con particolare attenzione ai temi riguardanti la città del Vasto ed il suo Comprensorio (Allegato “A” del presente statuto), e le eventuali relazioni con la città di Bologna e la sua provincia;
  3. Proporsi come interlocutore delle Istituzioni locali con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del territorio vastese, sviluppare il senso della solidarietà e della cooperazione, culturale e professionale, a tutti i livelli.
 
TITOLO  II

 

AMMISSIONE DEI SOCI

Art. 6 - Sono ammessi a far parte dell’Associazione uomini e donne che dichiarino di:

  1. essere o essere stati cittadini della città del Vasto o di un comune del suo Comprensorio (Allegato “A” del presente statuto), ovvero di frequentare o aver frequentato un istituto scolastico, ovvero esercitare o aver esercitato un’arte, un mestiere, un commercio, una professione o un impiego, nella città del Vasto, ovvero in uno dei comuni del suo Comprensorio elencati nell’Allegato “A” del presente statuto;
  2. studiare, vivere, lavorare o avere interessi di qualsiasi natura nell’area territoriale bolognese e condividere gli scopi ed il carattere dell’Associazione di cui agli art. 3 e 4.

Art. 7  - Per essere ammessi occorrono, oltre alla dichiarazione di cui all’art. 6, i seguenti requisiti fondamentali:

  1. Aver compiuto il 18° anno di età;
  2. Non aver subito condanne definitive che precludono l’esercizio dei diritti civili e politici;
  3. Aver sempre tenuto buona condotta civile.

Art. 8  - I nominativi dei nuovi Soci ammessi verranno iscritti nel Bollettino dell’Associazione e pubblicati, a cura della Presidenza, in un apposito elenco reso disponibile a tutti i soci.

Art. 9  - All’atto dell’iscrizione il nuovo Socio è tenuto a versare la quota associativa annuale. La quota associativa annuale è stabilita ogni anno dall’Assemblea Statutaria dei Soci.

 

TITOLO  III
 
CLASSIFICAZIONE DEI SOCI

Art. 10 - Sono Soci coloro che, essendo stati ammessi all’Associazione, sono in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 11 - I Soci si distinguono in:

  1. Soci sostenitori;
  2. Soci ordinari;
  3. Soci benemeriti;
  4. Soci onorari.

Sono Soci sostenitori quei Soci che non soddisfano le prescrizioni di cui al precedente art. 6 comma 1 lettera a).
Sono Soci ordinari quei Soci il cui soddisfacimento di entrambi i requisiti di cui all’art. 6 sia certificato, o testimoniato da un Socio ordinario iscritto da almeno 12 mesi all’Associazione.
Sono Soci benemeriti coloro che, avendo le caratteristiche per essere soci, si sono distinti per opere compiute a beneficio della collettività locale, nazionale, europea e internazionale o per meriti particolari e riconosciuti.
Sono Soci onorari coloro che, non avendo le caratteristiche per essere soci, si sono distinti per opere compiute a beneficio della collettività locale, nazionale, europea e internazionale o per meriti particolari e riconosciuti con particolare riferimento ai fini dell’Associazione.

 

TITOLO   IV

 

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 12 - Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita sociale, di essere ascoltati quando previsto, di esprimere pareri e proposte costruttive, e di votare nelle Assemblee Ordinarie dei Soci (Titolo IX).

Art. 13 - Tutti i Soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, a mantenere un comportamento dignitoso, a non recare nocumento al prestigio ed all’interesse della Associazione e dei singoli Soci, a non servirsi dell’Associazione, del suo nome ovvero del suo logo per scopi personali e, se eletti a ricoprire cariche sociali, ad assolvere le relative funzioni con zelo ed onore.

 

TITOLO  V

 


DECADENZA DEI SOCI

Art. 14 - I Soci decadono:

  1. Per volontaria decisione di non rinnovare l’iscrizione all’Associazione;
  2. Per mancato rispetto e/o perdita delle prescrizioni e/o dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7;
  3. In seguito a gravi violazioni del precedente art. 13;

La decadenza dei Soci è decisa con delibera del Consiglio Direttivo (Titolo VIII) adottata all’unanimità.

Art. 16 - I Soci dichiarati decaduti ai sensi del precedente articolo, non hanno diritto al rimborso delle quote sociali già versate.

 

TITOLO  VI

 

CARICHE SOCIALI

 Art. 17 – Le cariche sociali sono il Consiglio Direttivo e il  Presidente e sono elette dall’Assemblea Statutaria dei Soci.
Il Presidente rappresenta l’Associazione in tutte le manifestazioni e presiede il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto al massimo da sette membri tra cui il Presidente. Le deleghe ed i ruoli dei membri del Consiglio, a meno del ruolo obbligatorio di Tesoriere, sono individuati e proposti dal Presidente.

Art. 18  - Possono essere eletti Presidente tutti i Soci ordinari e benemeriti iscritti da almeno 12 mesi all’Associazione e che presentino regolare candidatura a firma di almeno altri 5 Soci iscritti da non meno di 12 mesi all’Associazione entro trenta giorni precedenti all’indizione dell’elezione.
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra i Soci dell’Associazione dall’Assemblea Statutaria su proposta del Presidente.
La data dell’Assemblea Statutaria viene stabilita con almeno un mese di anticipo dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. L’Assemblea Statutaria, appositamente convocata, può revocare il mandato al Presidente (e quindi al Consiglio Direttivo), al Consiglio Direttivo ovvero ad un singolo componente dello stesso, anche su proposta del Presidente.

 

TITOLO  VII

 

COMPITI DEL PRESIDENTE

 Art. 20 - Il Presidente rappresenta l’Associazione e si adopera al perseguimento dei fini di cui al Titolo I del presente statuto. E’ promotore delle iniziative sociali, favorisce la cooperazione tra i Soci, vigila sull’operato del Tesoriere, dei membri del Consiglio Direttivo, dei singoli Soci, e si adopera al fine della crescita dell’Associazione.
Il Presidente:

  1. presiede le riunioni del Consiglio Direttivo di cui è membro, e delle Assemblee;
  2. è responsabile della tenuta e conservazione del Bollettino dell’Associazione e della corrispondenza in arrivo ed in partenza, con particolare riferimento a quella relativa alle convocazioni delle varie riunioni;
  3. è responsabile della tenuta dell’archivio e gli atti di amministrazione in conformità delle norme statutarie;
  4. è responsabile dell’esatta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;
  5. verifica che il Tesoriere operi con diligenza e trasparenza;
  6. rappresenta la continuità etica e sociale dell’Associazione nella realizzazione dei propri fini.

Art. 21 - Se individuato nel Consiglio Direttivo, il Vice Presidente sostituisce il Presidente, nelle stesse attribuzioni, quando questi sia impedito ad esercitarle. In mancanza del Vice Presidente, un membro del Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente nelle sue attribuzioni, quando questi sia impedito ad esercitarle, per delega stessa del Presidente.

 

TITOLO  VIII

 

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo, quale organo dirigente, predispone tutte le attività della Associazione in conformità degli scopi stabiliti nel Titolo I del presente Statuto e delle determinazioni delle Assemblee.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo pone all’approvazione all’Assemblea Ordinaria la ratifica dello status di tutti i Soci (sostenitore/ordinario/benemerito/onorario), e propone all’Assemblea Ordinaria stessa le nomine dei Soci benemeriti ed onorari.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, stabilisce l’uso dei fondi posti nel bilancio preventivo, così come approvato dall’Assemblea Statutaria.

 

Art. 25 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche. Qualsiasi membro può proporre al Consiglio Direttivo di invitare ad una qualsiasi riunione singoli soci, gruppi di soci, ovvero terzi se ve ne è fondato ed utile motivo.

Art. 26  - Il Tesoriere, quale membro del Consiglio Direttivo, è responsabile della corretta amministrazione del fondo sociale e predispone il bilancio preventivo e consuntivo, tenendo cura della contabilità dell’Associazione. Il Tesoriere cura inoltre la riscossione delle quote sociali e degli altri eventuali proventi.

Art. 27  - Se individuato nel Consiglio Direttivo, il Segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci. In mancanza del Segretario tale compito spetta al Tesoriere.

 

TITOLO IX

 

LE ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 28 - Le Assemblee determinano le scelte di fondo dell’Associazione, in conformità con il presente statuto, al fine di far crescere l’attività sociale.
Le Assemblee dei Soci sono Ordinarie o Statutarie. Vengono convocate dal Presidente e si tengono nelle sedi opportunamente indicate e comunicate nelle forme di comunicazione pubblica ritenute più idonee ad una corretta e tempestiva informazione dei Soci.
L’Assemblea Ordinaria discute ed approva le iniziative sociali, gli argomenti inerenti la vita sociale e le proposte del Consiglio Direttivo tra cui la ratifica dello status dei nuovi Soci e le nomine dei Soci benemeriti ed onorari.
L’Assemblea Statutaria approva il Conto Consuntivo ed il Bilancio Preventivo che deve essere redatto almeno una volta l’anno, elegge le cariche sociali, ed apporta le modifiche al presente statuto.
 E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 29 - Le Assemblee Ordinarie sono convocate dal Presidente o su richiesta al Consiglio Direttivo di 3 Soci. Hanno diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie tutti i Soci dell’Associazione. Il voto è singolo e non può essere espresso per delega. L’Assemblea Ordinaria è valida con qualsiasi numero di Soci presente. L’Assemblea Ordinaria vota secondo le modalità proposte dal Presidente ed approvate dall’Assemblea stessa.

Art. 30 - Le Assemblee Statutarie sono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno un decimo degli iscritti con diritto di voto. L’Assemblea Statutaria deve essere convocata almeno una volta l’anno. Hanno diritto di voto nelle Assemblee Statutarie i Soci ordinari e benemeriti. Il voto è singolo e non può essere espresso per delega. L’Assemblea Statutaria, in prima convocazione, sarà valida con la presenza di almeno due terzi dei Soci con diritto di voto ed in seconda convocazione, almeno un’ora dopo la prima, con la presenza di almeno 20 Soci con diritto di voto. L’Assemblea Statutaria vota a maggioranza degli aventi diritto o secondo le modalità proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea stessa.

Art. 31 - Il Socio che turbasse il regolare svolgimento delle assemblee sarà richiamato dal Presidente, e, in caso di renitenza, sarà espulso dalla sala.

 

TITOLO  X

 

MODIFICHE DELLO STATUTO E  SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 32 - Per modificare il presente Statuto occorre indire l’Assemblea Statutaria appositamente convocata, con le modalità previste dall’art. 30.
In caso di scioglimento dell’Associazione la relativa deliberazione dovrà essere votata per appello nominale, con la presenza della metà dei Soci ordinari e benemeriti e con il voto della maggioranza.
 
Art. 33 - In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio, risultante all’epoca della relativa deliberazione, verrà devoluto ad un ente Vastese di beneficenza. La scelta spetta all’ultima Assemblea Statutaria. Tutta la documentazione societaria passerà alla Biblioteca Comunale di Vasto.
                              

TITOLO  XI

 

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai principi generali della Costituzione, alle Leggi della Repubblica Italiana, nonché alle consuetudini sociali.

Art. 35 - Il presente Statuto entrerà in vigore alla mezzanotte del giorno in cui sarà approvato dalla prima Assemblea Statutaria dei Soci.

 

TITOLO  XII

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Art. 36 - Per la prima elezione del Presidente e per quelle eventualmente successive nei primi 12 mesi di vita dell’Associazione, non valgono le restrizioni di cui all’art. 18.

Art. 37 - Fino a quando l’Associazione resta al di sotto dei 100 iscritti, la soglia di cui all’art. 30 per la validità dell’Assemblea Statutaria in seconda convocazione è abbassata a 10 Soci con diritto di voto.
                                                                                                               Il Presidente


STATUTO
Associazione VAbBò – Vasto e Dintorni a Bologna

 

ALLEGATO “A”

 

ELENCO DEI COMUNI COMPRESI NEL “COMPRESORIO” VASTESE:

  1. Carpineto Sinello 
  2. Carunchio
  3. Casalanguida 
  4. Casalbordino
  5. Casteguidone
  6. Castiglione Messer Marino
  7. Celenza Sul Trigno
  8. Cupello 
  9. Dogliola 
  10. Fraine
  11. Fresagrandinaria 
  12. Furci 
  13. Gissi 
  14. Guilmi 
  15. Lentella 
  16. Liscia 
  17. Montazzoli
  18. Monteodorisio 
  19. Palmoli 
  20. Pollutri
  21. Roccaspinalveti 
  22. San Buono 
  23. San Giovanni Lipioni
  24. San Salvo
  25. Scerni 
  26. Schiavi D’abruzzo
  27. Torrebruna.
  28. Tufillo
  29. Vasto

Inviato da : nicola Domenica, 18 Febbraio 2007 - 21:32
 

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